ANAC Determinazione 618/2016 – definitiva per servizi assicurativi

Buongiorno,

in data 8 giugno 2016 l’ANAC ha approvato le Linee guida operative e le clausole contrattuali-tipo, per l’affidamento di servizi assicurativi, che devono disciplinare il rapporto intercorrente tra le stazioni appaltanti e le imprese di assicurazione aggiudicatarie di contratti pubblici di servizi assicurativi. Tra queste clausole obbligatorie c’è quella che prevede l’applicazione di penali in caso di rilascio di informazioni da parte dell’assicuratore dopo la scadenza del contratto. Tali penali sono garantite dalla cauzione definitiva che deve quindi rimanere in vigore anche dopo la scadenza contrattuale. Ma poi nella Determinazione 618/2016 si legge che alla definitiva si applica comunque l’art.103 del Codice (svincolo progressivo fino all’80% con residuo 20% che permane fino al certificato di regolare esecuzione).

Si riporta quanto previsto nella Determinazione (pagg.10-11):

“Al fine di rendere operativa la previsione del rilascio delle informazioni sono state previste delle penali a carico dell’assicuratore.

La clausola prevede, altresì, che per il rilascio delle informazioni successivamente alla scadenza del contratto, sia la cauzione definitiva a garantire l’applicazione delle penali.

Con riferimento a tale previsione, si evidenzia che ai sensi dell’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito e che l’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La norma prevede espressamente che tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi e stabilisce la nullità delle pattuizioni contrarie o in deroga. Per la specifica esigenza di garantire l’obbligo di messa a disposizione di informazioni dopo la scadenza del contratto, fermo restando il divieto di patti contrari alle previsioni sullo svincolo del residuo 20% della garanzia, è in ogni caso necessario che la garanzia fideiussoria garantisca tutte le obbligazioni che trovano fonte nel contratto d’appalto. Pertanto, il termine di adempimento della specifica obbligazione di consegnare le informazioni necessarie alla stazione appaltante può ben essere pattuito tra le parti come successivo alla scadenza del contratto. In questo caso, infatti, la garanzia fideiussoria coprirà anche l’adempimento dell’obbligazione da eseguirsi oltre la scadenza del contratto.

In ogni caso, al fine di garantire l’adempimento di quelle obbligazioni per le quali è previsto un termine d’esecuzione che vada oltre la scadenza del contratto (come nel caso delle comunicazioni di dati e informazioni di cui trattasi), nulla osta, anzi è preferibile, che la scadenza della cauzione sia fatta coincidere con il termine di esecuzione della suddetta obbligazione contrattuale.”  

Cordiali saluti

   Allegato:

  • Determinazione ANAC n.618 dell’8 giugno 2016

 

Sonia Marzattinocci

Segreteria Forum Cauzioni e Credito

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