Decreto correttivo del Codice Appalti

Buongiorno,

Edilizia e Territorio pubblica oggi il secondo schema di decreto correttivo del Codice Appalti depositato ieri in Parlamento e che dovrà essere pubblicato entro il prossimo 19 aprile dopo i pareri delle commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della conferenza unificata.

Gli articoli che riguardano le garanzie risultano ad oggi così modificati:

 

  • art. 35 comma 18 – l’anticipazione è calcolata sul valore del contratto di appalto
  • art. 93 comma 1 – è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria nei casi di cui all’art.36 – comma 2 – lettera a), cioè per gli appalti fino a € 40.000
  • art. 93 comma 6 – la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario ovvero anche nel caso di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs.159/2011
  • art. 93 comma 7 – l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione UNI CEI EN 45000, UNI CEN EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, nonché per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti e/o consorzi tra loro costituiti
  • art. 93 comma 8 – l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore al rilascio della definitiva di cui agli artt. 103-104 non si applica alle micro, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti e/o consorzi tra loro costituiti
  • art. 93 comma 8 bis – le garanzie provvisorie devono essere conformi allo schema tipo di polizza di cui all’art.103 comma 9
  • art. 103 comma 9 – tutte le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale
  • art. 103 comma 11 – è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di cui all’art.36 – comma 2 – lettera a), cioè quelli fino a € 40.000, nonché per gli appalti aggiudicati a operatori economici di comprovata solidità
  • art. 104 comma 10 – le garanzie di cui agli artt. 93, 103 e 104 possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti che designano un mandatario o delegatario per i rapporti con la stazione appaltante

Cordiali saluti

Segreteria Forum Cauzioni e Credito