Sentenza Consiglio di Stato 5772/2017 – RTI verticale
Buonaera,
il Consiglio di Stato con la sentenza n.5772 del 7 dicembre 2017 stabilisce che le imprese partecipanti ad una gara non possono autonomamente decidere di costituirsi in RTI verticale se tale possibilità non è esplicitamente prevista nel bando di gara in quanto, in tal caso, l’unica forma consentita è quella del RTI orizzontale.
Il RTI verticale infatti si basa sulla distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie previste nel bando di gara. Se tale distinzione non è indicata negli atti di gara le imprese partecipanti possono costituirsi solo in forma di RTI orizzontale.
Il CDS ricorda che la differenza tra RTI verticale e orizzontale tocca non solo la sfera delle opere (prevalenti in capo alla mandataria e scorporabili in capo alle mandanti nel RTI verticale; opere della stessa categoria nel RTI orizzontale) ma anche la sfera della responsabilità (solidale solo nel RTI orizzontale).
Cordiali saluti
Segreteria Forum Cauzioni e Credito
19/01/2018