Sentenza TAR Palermo 110/2017 – provvisoria nel project financing

Buongiorno,

il TAR di Palermo ha accolto il ricorso presentato da un concorrente contro la comunicazione dalla stazione appaltante che non prendeva in considerazione la sua proposta di finanza di progetto per mancata allegazione della garanzia provvisoria e senza consentire neppure il soccorso istruttorio per colmare la carenza di fideiussione.

Il TAR evidenzia che l’art.183 del D.Lgs.50/2016 prevede due ipotesi di finanza di progetto mentre la stazione appaltante in questione avrebbe scelto un’ipotesi intermedia tra quelle previste dal legislatore e che comunque nella finanza di progetto (art.183 comma 15) non si prevede una gara (né quindi una provvisoria) ma l’invio di una proposta di un privato ad una amministrazione aggiudicatrice. Quindi la mancata allegazione di atti non può essere prevista a pena di esclusione non trattandosi di una gara ma di un procedimento ad impulso del proponente. In ogni caso la carenza di atti nella finanza di progetto deve essere rimediabile con soccorso istruttorio proprio perché la mancata allegazione di essi non può essere prevista a pena di esclusione.

Cordiali saluti

Segreteria Forum Cauzioni e Credito