Sentenza TAR Toscana 1415 del 3 ottobre 2016
Buongiorno,
cominciano a delinearsi correnti giurisprudenziali diverse in relazione all’applicazione di alcune norme del nuovo codice appalti.
Nel caso specifico il Tar Toscana, con la recente sentenza in oggetto, sostiene che il nuovo rito appalti (art.204 D.Lgs.50/2016) si applica solo a procedure e contratti relativi a bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del nuovo codice in forza dell’art.216 comma 1 (“il presente codice si applica a procedure e contratti per i quali i bandi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”).
Di diverso avviso il Tar Reggio Calabria che con la sentenza 829/2016 ritiene invece che il nuovo rito appalti introdotto dal codice “trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale”.
Cordiali saluti
Segreteria Forum Cauzioni e Credito